Art. 7.
(Funzioni e compiti dello Stato).

      1. Al fine di attuare la presente legge, lo Stato ha i compiti e le funzioni concernenti:

          a) la programmazione, l'indirizzo e il coordinamento della progressiva ed equilibrata

 

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estensione del sistema integrato per l'infanzia su tutto il territorio nazionale, in coerenza con le linee contenute nel Piano d'azione nazionale per la promozione del sistema integrato per l'infanzia, di cui all'articolo 10;

          b) la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni educative di cui all'articolo 6;

          c) la determinazione dei criteri di valutazione dell'offerta educativa e delle prestazioni del sistema integrato per l'infanzia;

          d) l'istituzione di un sistema di promozione e di garanzia della qualità e della quantità degli interventi;

          e) la determinazione e l'assegnazione delle risorse a carico del bilancio dello Stato;

          f) l'indirizzo e il coordinamento per acquisire ed elaborare dati e informazioni sul sistema integrato per l'infanzia, in coordinamento con le regioni e avvalendosi della struttura del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451.