1. Al fine di attuare la presente legge, lo Stato ha i compiti e le funzioni concernenti:
a) la programmazione, l'indirizzo e il coordinamento della progressiva ed equilibrata
b) la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni educative di cui all'articolo 6;
c) la determinazione dei criteri di valutazione dell'offerta educativa e delle prestazioni del sistema integrato per l'infanzia;
d) l'istituzione di un sistema di promozione e di garanzia della qualità e della quantità degli interventi;
e) la determinazione e l'assegnazione delle risorse a carico del bilancio dello Stato;
f) l'indirizzo e il coordinamento per acquisire ed elaborare dati e informazioni sul sistema integrato per l'infanzia, in coordinamento con le regioni e avvalendosi della struttura del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451.